Cassa integrazione in deroga: cos’é, significato e a chi spetta

La cassa integrazione in deroga (o Cig in deroga, più brevemente) è un intervento di integrazione salariale, a supporto delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari di sostegno, poiché magari esclusi all’origine da tale tutela (ovvero, incapacitate ad accedere a tali forme di tutela), oppure perché hanno esaurito il periodo di fruizione stabilito per le forme di supporto ordinarie.

Concessa dalla Regione o dalla Provincia autonoma di competenza nell’ipotesi in cui la richiesta di intervento provenga da unità produttive che sono situate in un unico territorio regionale / provinciale, è invece erogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali se invece la richiesta proviene da aziende che sono plurilocalizzate, e cioè da aziende che hanno unità produttive dislocate sull’intero territorio nazionale.

A chi viene concessa la Cig in deroga

La Cig in deroga può essere concessa, o prorogata, a quei lavoratori subordinati che hanno la qualifica di operai, di impiegati e di quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un’anzianità di lavoro di almeno 12 mesi presso l’impresa, alla data di inizio del periodo di riferimento.

Come fare domanda di Cig in deroga

La domanda di Cig in deroga può essere effettuata dalle imprese, dai piccoli imprenditori, dalle cooperative sociali. Il modello da utilizzare è l’IG/15 deroga, da presentarsi in via telematica all’INPS, o alla Regione, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, corredata da un verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati dal provvedimento.

Nell’ipotesi in cui la domanda di Cig in deroga sia effettuata tardivamente, il relativo trattamento prenderà il via dall’inizio della settimana anteriore a quella della presentazione della domanda stessa.

Ricordiamo che nell’ipotesi in cui l’azienda abbia delle unità produttive situate in diverse regioni, la domanda non dovrà essere inviata alla Regione, bensì direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.

Contemporaneamente, per il pagamento diretto al lavoratore, l’azienda dovrà presentare all’INPS il modello IG/Str/Aut, sempre in via telematica.

In quali situazioni si può accedere alla Cig in deroga

La legge prevede che possano avere accesso alla Cig in deroga i lavoratori che sono sospesi dal lavoro, o che effettuano un orario ridotto, per contrazione o per sospensione dall’attività produttive, per:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  • crisi aziendali;
  • ristrutturazione o riorganizzazione.

Ne deriva che il trattamento non può essere domandato e concesso per altre cause, come quelle di cessazione dell’attività di impresa.

Quanto spetta in caso di Cig in deroga

La cassa integrazione in deroga prevede il pagamento di un’indennità che è pari all’80 per cento della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima, ecc.), che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro che non sono prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale, fermo restando un limite massimo di 40 ore settimanali. Esistono inoltre limiti di importo erogabile in termini assoluti, aggiornabili anno dopo anno.

Per quanto tempo spetta la Cig in deroga

La Cig in deroga spetta per un limite temporale massimo di concessione, in proporzione all’annualità di riferimento (11 mesi nell’arco di un anno per il 2014, 5 mesi nell’arco di un anno per il 2015, 3 mesi nell’arco di un anno dal 2016). In ogni caso, il periodo di Cig in deroga non deve essere computato al fine del raggiungimento del limite di 36 mesi nel quinquennio, previsto per la Cigs.

Quando si perde la Cig in deroga

Il diritto alla Cig in deroga decade se il lavoratore svolge contemporaneamente attività retributiva, senza averne dato preventiva comunicazione alla struttura Inps competente per territorio.

Ad ogni modo, il trattamento di integrazione salariale viene equiparato alla retribuzione percepita per l’attività prestata alle dipendenze di terzi, anche ai fini della disciplina del cumulo con la pensione. Ne deriva che al lavoratore pensionato, posto in cassa integrazione in deroga, verrà applicato lo stesso regime di cumulo di pensione e di retribuzione in atto prima del collocamento in integrazione salariale.

Infine, si ricorda come la cassa in deroga sia cumulabile con i compensi che derivano dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, rivalutabile ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Cig in deroga e trattamento di fine rapporto

Si rammenta infine che, con riferimento al trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui abbiamo parlato oggi, e al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro, l’Inps ha precisato che la corresponsione di tali quote rimane a carico del datore di lavoro, considerato che la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non può essere ricondotto nei casi che prevedono l’indennizzo, valutato che la relativa prestazione è finanziata da risorse di natura non contributiva.

Esperto di trading e finanza, mi dedico alla stesura di articoli accurati e informativi, con l'obiettivo di fornire approfondimenti e conoscenze utili per orientarsi nel complesso universo degli investimenti.

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