Detrazioni figli a carico : istruzioni per l’uso

Negli ultimi 2 anni, probabilmente come diretta conseguenza della drastica riduzione del calo delle nascite in Italia, il Governo ha cominciato ad introdurre una serie di agevolazioni dirette alle giovani famiglie con bimbi a carico. Si è iniziato lo scorso anno con l’introduzione del cosiddetto bonus bebè, anche se questo era limitato ad un reddito ISEE inferiore a 25000 euro annuali, e si continua quest’anno con l’aumento delle voci relative alle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Vediamo allora quali sono le novità previste per la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 e soprattutto anche l’ammontare delle detrazioni … argomento non trascurabile in un periodo in cui tasse e spese sono tristemente all’ordine del giorno.

Quando si parla di figli e/o familiari a carico?

Cominciamo con il chiarire un concetto fondamentale che è alla base di tutti i discorsi a seguire su possibili detrazioni e/o deduzioni. Quando un familiare, e quindi nello specifico anche un figlio, può essere considerato “a carico”?

Secondo quanto riporta l’Agenzia delle Entrate, “sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.”

Ovviamente si fa riferimento al 2015 perché stiamo parlando della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016, e quindi relativa ai redditi percepiti nell’anno solare precedente, ma questa è una regola che dovrebbe valere in maniera generica anche per gli anni a venire.

Secondo la definizione vista, quindi, è il reddito percepito dal familiare che determina se questi sia o non sia “a carico”, mentre non esistono né limiti di età né limiti di residenza (anche di residenza all’estero). Può sembrare un paradosso che non siano previsti limiti di età, ma con la disoccupazione giovanile che ha raggiunto livelli incredibili è anche giusto che un padre possa detrarre almeno una piccola parte delle spese sostenute per i figli che vivono ancora a suo carico, a meno che questi non abbiano effettuati lavoretti saltuari che superino il reddito complessivo di 2.840,51 euro.

Rientrano nella definizione di “figli a carico” anche i figli adottivi, affidati o affiliati, i quali devono essere espressamente dichiarati nei righi da 2 a 5 del modello 730 (al rigo 1 deve essere dichiarato il coniuge).

Differenza tra detrazione e deduzione

Vediamo ora altri due concetti molto importanti e spesso confusi tra di loro: il significato di detrazione e quello di deduzione.

La detrazione è una spesa che può essere utilizzata per ridurre le spese da pagare. L’ammontare della detrazione stessa dipende dal tipo di spesa sostenuta e dalla percentuale di recupero prevista dallo Stato: per spese sanitarie o di istruzione, ad esempio, si parla di una percentuale pari al 19%.

La deduzione è invece una particolare spesa sostenuta (come, ad esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari) che vanno direttamente a ridurre il reddito complessivo di quell’anno, e, di conseguenza, riducono immediatamente l’importo delle tasse da pagare.

Generalmente nel caso di lavoratori dipendenti è più facile fare riferimento alle detrazioni, mentre per i liberi professionisti, con partita iva, il concetto di deduzione è molto spesso presente.

Detrazioni per spese scolastiche

Quando si parla di figli a carico, una delle voci di spesa che viene subito in mente è quella legata all’istruzione e alle tasse scolastiche. A partire dall’asilo nido fino ad arrivare all’università, le spese da sostenere sono notevoli e, fortunatamente, a partire da quest’anno tutte le fasi dell’istruzione di vostro figlio possono essere coperte dalle detrazioni, a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti.

  1. Spese per istruzione diverse da quelle universitarie

Per la prima volta, infatti, oltre a nido ed università, compaiono anche le detrazioni relative a spese sostenute per “la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n.62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”.

Il che significa che, per la prima volta, è possibile detrarre le spese relative all’iscrizione o alle spese della mensa scolastica di ciascun figlio fino ad una massima spesa annua di 400 euro (per una detrazione massima di 76 euro all’anno per ciascun figlio).

Le spese sostenute vanno inserite nel 730 nel rigo n.12 identificato come “spese per istruzione diverse da quelle universitarie”.

  1. Spese per istruzione universitaria

Continuano ad essere presenti le spese relative all’istruzione universitaria, in cui sono compresi i costi per la frequenza di corsi “presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti italiani o stranieri”. La voce di riferimento è la n.13, identificata come “Spese per istruzione universitaria” ed in esse è possibile inserire anche i costi di iscrizione fuori corso.

Sempre rimanendo in ambito universitario, la riga 32 delle spese per le quali è prevista la detrazione del 19% considera gli eventuali “contributi versati per il riscatto del corso di laurea di familiari a carico”. Il che vuol dire che a differenza di quanto avveniva negli anni scorsi, è possibile ricattare gli anni di università frequentati anche se la persona laureata non ha ancora trovato lavoro e non è ancora iscritta ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.

  1. Spese per asili nido

Completiamo la nostra carrellata sulle spese di istruzione facendo un notevole passo temporale indietro ed arrivando ai primi anni di vita del figlio a carico. Se per scelta o per necessità il vostro bimbo (con età inferiore ai 3 anni) ha frequentato un asilo nido, sappiate che per voi genitori è possibile detrarre le spese sostenute per pagare la retta di frequenza al nido, pubblico o privato che sia.

In questo caso la spesa massima detraibile per anno per figlio è stabilita in 632 euro, ovvero un risparmio di 120 euro a figlio che abbia frequentato il nido (il 19%). Nel 730 tali spese vanno inserite nel rigo 33 delle spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento.

Detrazioni per spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Questa voce di costo riguarda i figli a carico con età compresa tra i 5 e i 18 anni. Per essi è previsto una detrazione (pari al 19%) sulle spese sostenute per l’iscrizione annuale ed abbonamento ad attività sportive (come palestra, piscina ed altri impianti sportivi) per un tetto massimo annuale per ragazzo pari a 210 euro. Il che significa che, per questa voce, il risparmio massimo annuale è pari a 40 euro.

Il corrispettivo rigo del 730 relativo a questa voce di spesa è il n.16.

Detrazioni per spese sanitarie di figli a carico

Quando si parla di spese sanitarie, non ci si riferisce solo alle spese relative al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi, ma anche tutte quelle spese sostenute per eventuali malattie dei figli a carico.

A tale proposito è bene ricordare che sono detraibili tutti i ticket sanitari, i costi delle visite specialistiche (sia private che in strutture pubbliche), i costi dei farmaci e dei dispositivi medici (eccezion fatta per i parafarmaci che non rientrano nelle detrazioni).

L’importante è che tutti gli scontrini, le fatture e le ricevute riportino il giusto codice fiscale del figlio a carico.

Per le spese sanitarie la detrazione è del 19% (rigo E1 del modulo 730) e deve essere superata la franchigia di 129,11 euro.

Come ripartire le detrazioni

Sempre più spesso, con entrambi i genitori lavoratori, le detrazioni dei figli a carico possono essere gestite in maniera differente all’interno del nucleo familiare. Considerando un singolo genitore, nei suoi confronti lo Stato prevede 3 possibilità in relazione allo spettare delle detrazioni dei figli a carico:

  • 100% – se la detrazione è richiesta per intero (e quindi non è richiesta dall’altro genitore),
  • 50% – se la detrazione è equamente ripartita tra i due genitori,
  • 0% – se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore.

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