Nel corso del I semestre l’Inps ha comunicato che sono stati venduti ben 69,9 milioni di voucher destinati al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore di 10 euro, con un aumento del 40,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel primo semestre 2015, a sua volta, la crescita della fruizione dei voucher rispetto all’anno prima era stata del 74,7%: un boom che prosegue da oltre due anni, e che risiede anche nelle specifiche caratteristiche di questo strumento. A proposito: sapete esattamente cosa sono e come funzionano?
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Lavoro accessorio
I voucher lavoro sono legati al c.d. “lavoro accessorio”, una forma di prestazione lavorativa che è nata con l’obiettivo di disciplinare le prestazioni lavorative “accessorie”, non riconducibili a contratti di lavoro poichè svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate (lavoro “nero”). Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avvengono mediante appositi buoni (i voucher, appunto), dal valore nominale di 10 euro (7,50 euro vanno nelle mani del lavoratore) per un’ora di prestazione. All’interno del valore del buono sono ricompresi anche i contributi INPS e INAIL.
Perchè ricorrere ai voucher
I voucher hanno rappresentato uno strumento di discreto apprezzamento nel corso degli ultimi anni, grazie alla semplicità di utilizzo: il committente potrà infatti utilizzare i voucher per prestazioni completamente legali, esaudendo in maniera immediata i propri obblighi nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, e senza dover stipulare specifiche forme di contratto. Il prestatore d’opera riceverà un compenso chiaro all’interno di una relazione “tutelata” da INPA e INAIL, e peraltro cumulabile con i trattamenti pensionistici e con i versamenti volontari previdenziali.
Chi può usare i voucher lavoro
Possono usare i voucher, in qualità di committenti, le famiglie, gli enti senza alcun fine di lucro, i soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore, le imprese familiari, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori operanti in tutti i settori, i committenti pubblici. Di contro, i prestatori che possono accedere al lavoro accessorio con i voucher sono i pensionati, gli studenti nei periodi di vacanza, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, i lavoratori in part time, le altre categorie di prestatori (inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati), i prestatori extra comunitari.
Limiti economici
L’art. 48 del d.lgs. 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Attualmente, i complessi percepiti dal prestatore con lavoro accessorio non possono superare i 7.000 euro netti (cioè, i 9.333 euro lordi) nel corso dell’anno civile (cioè, dal 1 gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti. Sempre in termini di limiti quantitativi, bisogna ricordare anche che le prestazioni che vengono rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare i 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per ogni committente, fermo restando i limite già ricordato di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi).
Ulteriormente, per quanto concerne i soli prestatori precettori di misure di sostegno del reddito, il limite economico è stabilito in 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti (4.000 euro lordi).
Quali obblighi per il committente
Ricordiamo infine che il committente ha l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima che la prestazione abbia inizio, e con modalità telematiche (anche sms o posta elettronica), i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, e il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Se il committente non procede alla necessaria comunicazione all’INPS/INAIL, la legge prevede l’applicazione di una maxi sanzione, come indicato nell’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010.
Tra gli altri obblighi in capo al committente, si noti come vi sia anche quello di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. Proprio per poter agevolare tale verifica, il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione – ricorda l’Inps – è elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.