Guida al regime di cassa 2017: imprese in contabilità semplificata

A partire dal periodo di imposta 2017 prende il via la possibilità di assoggettare il proprio reddito di impresa alle regole del principio di cassa. Ma in cosa consiste? E chi può beneficiare del nuovo regime?

Regime di cassa (in breve)

Per chi ha poco tempo a disposizione, ricordiamo come a partire da questo periodo di imposta il reddito delle imprese che operano in contabilità semplificata può essere calcolato facendo riferimento ai soli ricavi che sono stati effettivamente incassati nell’anno e ai costi che sono effettivamente pagati, a prescindere dal momento in cui vengono fatturati.

Chi può beneficiare del regime di cassa

Stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E, sono ammessi al regime della contabilità semplificata, e dunque alla possibilità di veder assoggettato il proprio reddito al principio di cassa, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto.

A questo requisito va inoltre aggiunto un requisito legato al giro d’affari: nell’anno precedente i soggetti di cui sopra non devono infatti aver superato 400 mila euro di ricavi se svolgono attività di prestazione di servizi o 700 mila euro se svolgono altre attività. Se invece il soggetto in questione sta avviando il suo primo anno di attività, e ritiene di non poter superare i requisiti sopra indicati, potrà adottare la contabilità semplificata già dal primo esercizio.

Come determinare il reddito per cassa

Per quanto concerne la determinazione del reddito “per cassa”, ovvero della base imponibile che poi verrà utilizzata per poter conteggiare le imposte, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la formazione del reddito imponibile seguirà le stesse regole già introdotte con l’art. 85 – 89 Tuir per quanto concerne la differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo.

Si noti che, come da caratteristica principale di questo regime, i ricavi e i proventi concorrono alla formazione del reddito di imposta all’atto dell’effettiva percezione, ovvero secondo il criterio di cassa.

Di contro, continueranno a concorrere alla formazione del reddito seguendo le regole “ordinarie” previste dal Tuir gli altri componenti reddituali (sia positivi sia negativi) disciplinati dall’art. 66 Tuir. Si tratta pertanto di componenti che partecipano alla determinazione del reddito per competenza (come avviene nell’ipotesi di ammortamenti, di canoni di leasing, di plusvalenze e di minusvalenze) o per cassa (come gli interessi di mora).

Come vengono gestite le rimanenze finali

Considerata la complessità del tema l’Agenzia delle Entrate ha preferito destinare alla gestione delle rimanenze finali un apposito chiarimento, ricordando che nel primo anno in cui viene applicato il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito d’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

Ne consegue che il passaggio dal criterio di competenza al criterio per cassa prevede la rilevanza nel 2017 (come componente negativo) dell’intero importo delle rimanenze finali per il 2016.

Criterio di cassa Irap

Ulteriormente, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la legge di bilancio 2017 sia intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap per quanto concerne le imprese minori assoggettate a contabilità semplificata.

In merito, il legislatore ha stabilito che per tali soggetti il valore della produzione netta viene calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito. Ne consegue che come accade per l’Irpef, tutti i componenti che hanno già avuto modo di concorrere alla determinazione del reddito, sulla base delle regole del regime che è stato adottato prima del passaggio a quello per cassa, non potranno assumere rilevanza nel determinare la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, degli esercizi successivi.

Come adeguarsi al nuovo regime di cassa

Infine, si rammenta come per poter permettere ai soggetti interessati di adeguarsi al nuovo regime di cassa la legge di bilancio 2017 abbia riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori, stabilendo che le imprese minori possono scegliere come comportarsi sulla base del nuovo art. 18, che ha riformato la disciplina previgente.

Più nel dettaglio, alle imprese che operano in contabilità semplificata e in regime di cassa è concesso di:

  • istituire degli appositi registri nei quali annotare gli incassi e i pagamenti in ordine cronologico, tenendo dunque nota in maniera espressa e separata dei ricavi che si sono effettivamente incassati e dei costi che si sono effettivamente sostenuti. Naturalmente, questi registri non sono da intendersi sostitutivi di altri registri (come quelli Iva, qualora obbligatori) bensì in grado di operare in sinergia con essi;
  • utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, come peraltro già concesso in passato. Naturalmente, in questo caso l’impresa dovrà avere cura di annotare in maniera separata le operazioni che non sono soggette a registrazioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed effettuando nel contempo le annotazioni necessarie per poter dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva, con l’evidente scopo di individuare i ricavi e i costi effettivamente incassati e sostenuti, e quelli che invece, pur di competenza dell’attuale esercizio, hanno manifestazione in un altro esercizio;
  • utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito ma, contrariamente a quanto indicato nel precedente punto, esprimendo una specifica opzione che permetterà alle imprese di non annotare su questi registri gli incassi e i pagamenti. In altri termini, il legislatore ha ammesso che possa esservi una presunzione assoluta, in base alla quale il ricavo si intende sempre incassato e il costo si intende sempre pagato nel momento della registrazione del documento contabile ai fini Iva.

La legge prevede che nelle prime due ipotesi (cioè, istituzione di un registro separato, o utilizzo dei registri ai fini Iva con specifica indicazione dei mancati incassi e pagamenti nell’anno), le imprese dovranno effettuare le registrazioni entro e non oltre i 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come aderire al regime di cassa

Si tenga infine conto che il regime di cassa che sopra abbiamo esposto rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata, e che dunque non è necessario inoltrare alcuna specifica comunicazione all’amministrazione finanziaria per potervi aderire. Un comportamento parzialmente differente è invece richiesto ai forfettari: costoro potranno infatti scegliere di applicare il regime di cassa solamente se esprimeranno specifica opzione.

Di contro, è possibile uscire dal regime di cassa per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’art. 18 del Dpr 600/1973, o esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Esperto di trading e finanza, mi dedico alla stesura di articoli accurati e informativi, con l'obiettivo di fornire approfondimenti e conoscenze utili per orientarsi nel complesso universo degli investimenti.

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