Partita IVA agevolata: regimi forfettario e dei minimi a confronto

Se sei alle prese con l’ apertura della Partita IVA per la tua nuova attività professionale, avrai sicuramente sentito parlare della possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato per la fase di startup della tua idea imprenditoriale.

Negli ultimi anni il Governo Renzi ha più volte riformato vari aspetti del mondo del lavoro con ad esempio le normative riguardanti il superamento dell’articolo 18; l’introduzione dei contratti lavorativi a tutele crescenti; la regolamentazione dei contratti a progetto e dei voucher per il lavoro occasionale.

Dal regime dei minimi al regime forfettario

Anche le Partite IVA agevolate sono state più volte riformate e sono mutati sia i requisiti per usufruirne che le caratteristiche peculiari di questo regime fiscale dedicato ai nuovi imprenditori.

Fino al 31 dicembre del 2015 i lavoratori autonomi ed i titolari di ditte individuali potevano aderire al regime dei contribuenti minimi . Dopo una riforma annunciata sul finire del 2013 tale regime fu prorogato per tutto il 2014.

In seguito, con il Decreto Milleproroghe, nel 2105 a chi aveva i requisiti per aprire una nuova Partita Iva agevolata è stata data l’opportunità di scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al neonato regime forfettario.

Dal primo gennaio 2016 gli aventi diritto possono optare soltanto per la Partita IVA con regime forfettario .

Il regime dei contribuenti minimi

Nel 2008 con la Legge Finanziaria fu introdotto il r egime dei minimi , che offriva la possibilità di aprire una Partita IVA a condizioni vantaggiose per i primi anni di attività.

Con il D.L. n. 98 del 2011 il regime dei contribuenti minimi è diventato il Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Oltre al cambio di denominazione, furono introdotte alcune novità: l’imposta sostitutiva fu ridotta dal 20% al 5%; le fatture non furono più soggette a ritenuta d’acconto; da quel momento si potè aderire a prescindere dall’età anagrafica.

Come già detto, questo tipo di posizione fiscale è stata abolita all’inizio di quest’anno, ma coloro che vi hanno già aderito possono continuare ad usufruirne fino a quando ne soddisferanno i requisiti.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le caratteristiche del regime dei minimi:

  •  è possibile aderire per 5 anni; si può permanere in questa posizione fiscale per più esercizi ma solo fino al raggiungimento dei 35 anni di età;
  •  il regime è fruibile solo da persone fisiche: liberi professionisti o ditte individuali;
  •  l’IVA e l’IRAP non sono dovute, quindi non vanno aggiunte in fattura;
  •  agli importi fatturati va aggiunta un’i mposta del 5% sostitutiva dell’Irpef e delle 
addizionali regionali e comunali;
  •  l’attività deve essere svolta senza l’ausilio di collaboratori e dipendenti;
  •  l’attività svolta non deve essere il prosieguo dell’attività precedentemente svolta 
anche in forma di lavoro subordinato;
  •  il contribuente non deve avere avuto un’altra Partita IVA nei tre anni precedenti;
  •  il reddito complessivo si determina sottraendo i costi ai ricavi e può essere al 
massimo di 30.000 euro annui (fino a 45.000 di fatturazione con 15.000 euro di costi 
strumentali);
  •  non si possono acquistare più di 15.000 euro di beni strumentali nei tre anni 
precedenti a quello attuale;
  •  il lavoratore non ha l’obbligo di tenuta dei libri contabili e fiscali, è tenuto soltanto alla 
conservazione e numerazione delle fatture emesse e ricevute. 
Se il professionista non dovesse soddisfare tutti quanti i requisiti non potrà più avvalersi del regime fiscale agevolato per l’anno successivo. 
Per quanto riguarda il regime previdenziale, i liberi professionisti sono tenuti ad iscriversi alla cassa della propria categoria professionale o in assenza di questa alla G estione Separata INPS. Le ditte individuali invece devono versare i contributi alla G estione INPS Artigiani e Commercianti con pagamento del minimale contributivo ordinario.

Il regime forfettario per le nuove Partite IVA

Esaminiamo ora le caratteristiche del nuovo regime forfettario l’unico ora disponibile come alternativa alla Partita Iva ordinaria per i liberi professionisti e per le ditte individuali. 
A differenza del regime dei minimi, il forfetario può essere mantenuto a tempo indeterminato e non ha vincoli relativi all’età. Per il mantenimento di tale regime agevolato è però necessario soddisfare i requisiti richiesti. 
Le semplificazioni contabili restano le stesse del precedente regime: l’imposta sostitutiva al posto di Irpef e imposte locali; IVA e IRAP non dovute; nessuna ritenuta d’acconto; niente obbligo di tenuta dei libri contabili e fiscali ma numerazione e conservazione delle fatture. 
Anche il regime previdenziale è simile, l’unica differenza è che le ditte individuali devono versare il minimale contributivo ridotto del 35% rispetto a quello ordinario.

L’imposta sostitutiva però è del 5% solo per i primi cinque anni di esercizio, a partire dal sesto va versata un’imposta del 15%.

Inoltre per determinare l’imposizione fiscale i ricavi vanno moltiplicati per un coefficiente di reddito stabilito dalla legge per il tipo di attività svolta; per restare poi all’interno del regime i compensi dell’anno precedente non devono risultare superiori alla soglia massima di ricavi annua collegata al codice ATECO della specifica attività.

Ogni tipologia di attività ha uno specifico c odice ATECO c he va a stabilire il limite massimo di reddito annuale e l’entità dell’imposta sostitutiva da versare allo stato.

Con il nuovo regime cade il divieto di avere collaboratori, ma non si può superare la spesa annua di 5.000 euro per remunerarli.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non deve superare quota 20.000 euro.

Al momento per il 2017 non sembrano previste ulteriori riforme ai regimi agevolati: salvo eclatanti sorprese il regime forfettario dovrebbe essere confermato senza modifiche di sorta.

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