La conosciamo tutti con il nome di Iva, sappiamo che è un’imposta, sappiamo anche che è qualcosa che non ci piace ma che bisogna pagare allo Stato … e poi? Se volete chiarirvi di più le idee e riuscire a districarvi tra definizioni, aliquote, operazioni esenti e compensazioni seguiteci in questo esaustivo viaggio nel viaggio dell’IVA.
L’Iva è l’acronimo usato per identificare l’imposta sul valore aggiunto.
Va da sé, vista la definizione, che questo tributo va a gravare praticamente sulla fase conclusiva del processo produttivo, ovvero sul consumatore finale. Si tratta, infatti, di un’imposta indiretta che grava sui consumi e fa riferimento direttamente al bene o al servizio, e non direttamente sull’acquirente.
L’Iva venne introdotta per la prima volta in Italia nel 1972, per sostituire l’allora Ige (imposta generale sulle entrate). Nacque come esigenza di rendere omogenea l’imposizione indiretta in tutta l’Unione Europea e fu recepita mediante il Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, appunto.
Affinché un bene o un’operazione possano essere soggette ad Iva è necessario che si verifichino 3 presupposti:
L’imposta sul valore aggiunto viene applicata con aliquote differenti, a seconda della tipologia di beni e servizi cui si riferisce. L’articolo 16 del DPR 633/72 prevede un’aliquota ordinaria generale del 22% (che è passata dal 21 % al 22% il 1° ottobre 2013), ma sono presenti altre 2 aliquote speciali ridotte, al 4% e al 10%, per determinate categorie di beni o di servizi specificate nella tabella A, parte II e III.
Ricapitolando, quindi, esistono attualmente 3 aliquote:
Al fine di riuscire ad identificare meglio se un’attività è o meno soggetta al pagamento dell’Iva, è stata creata una classificazione, nata anche per dare una mano ai professionisti che quotidianamente hanno a che fare con questa imposta. In base a tale classificazione esistono 4 categorie che identificano un’operazione, ovvero:
Vediamo ora, più nel dettaglio, le caratteristiche di queste singole operazioni.
Come suggerisce la parola stessa si tratta di tutte quelle attività che sono soggette al pagamento dell’Iva e che, allo stesso tempo, consentono la detrazione. Sono assoggettate agli adempimenti formali (fattura e registrazione).
Sono quelle operazioni in cui decade il requisito di territorialità, come, ad esempio, le esportazioni. Sul piano formale è necessario emettere e registrare la fattura e, per questo, vanno a concorrere al volume di affari.
Anche in questo caso non è necessario adempiere il tributo anche se si tratta di operazioni che soddisfano tutti e 3 i requisiti. In pratica stiamo parlando di operazioni che sono espressamente esentate dall’imposta per il loro carattere di utilità come ad esempio, prestazioni sanitarie, educative, gestione di asili, musei, e così via. Sono assoggettate ad adempimenti formali ma non danno diritto alle detrazioni.
L’ultima categoria racchiude tutte quelle operazioni in cui non sussistono una o più condizioni per l’applicazione dell’imposta. Queste operazioni non devono essere né fatturate né annotate nei registri, sono estranee al volume d’affari e, pertanto, on danno diritto a detrazioni.