Con la crescente globalizzazione, lo sviluppo dell’eCommerce e l’assenza di dazi doganali all’interno dell’Unione Europea si parla sempre più di IVA Reverse Charge.
Il Reverse Charge o inversione contabile dell’IVA è un meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in cui l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente: consiste in un meccanismo contabile e fiscale finalizzato ad eliminare l’evasione dell’IVA.
Tale meccanismo è stato introdotto in Italia con l’art. 17 commi 5 e 6 del dpr 633/1972 come adattamento alla normativa comunitaria contro l’elusione e l’evasione delle differenti imposte sui valori dell’Unione.
Solitamente al momento della vendita il venditore applica all’importo della merce la percentuale di imposta sui valori aggiunta in vigore nella nazione in cui si trova.
Chi acquista versa un importo totale comprensivo di tale tassa che viene versata allo stato dal venditore.
Con il Reverse Charge il venditore emette fattura senza addebitare l’IVA e l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e annota l’operazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).
Il venditore che emette la fattura senza addebito IVA registrerà nella partita doppia un Credito verso Azienda Alfa a Ricavi per cessione di beni/prestazione di servizi.
Chi compra invece registrerà la fattura con l’inclusione dell’IVA, ma effettuerà due scritture contabili: l’acquisto e l’autofattura.
Registrerà quindi l’acquisto come Merci conto acquisti e IVA su acquisti a Fornitore erente Reverse Charge IVA e l’autofattura come Cliente per autofattura a Vendite fittizie di merci e IVA su vendite.
Tale procedura consente di neutralizzare l’operazione ed evita che l’IVA venga pagata allo Stato del venditore: l’acquirente può quindi eventualmente portarla in detrazione.
Come già detto, il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA si applica negli scambi comunitari per evitare l’evasione e l’elusione dell’imposta sui valori.
In Italia inoltre il meccanismo del Reverse Charge viene applicato soprattutto nell’edilizia, ma le norme nazionali ne prevedono l’applicazione anche nei seguenti casi:
Per questo tipo di operazioni quindi si applicano le stesse regole descritte sopra e le annotazioni dell’acquirente vanno effettuate entro il mese di ricevimento o comunque entro quindici giorni al massimo, con riferimento al relativo mese.