Ravvedimento operoso: cosa è e come si calcola

Il ravvedimento operoso è una facoltà riconosciuta a quel contribuente che, avendo omesso o compiuto in modo insufficiente un versamento di imposte, desidera correre ai ripari sanando l’irregolarità fiscale. Ma per quale motivo ricorrere al ravvedimento operoso potrebbe essere conveniente? E perché è bene valutare la possibilità di adottare il ravvedimento con grande attenzione?

Che cosa è il ravvedimento

Ad integrazione di quanto già accennato ribadiamo come il ravvedimento (introdotto dal d.lgs. 472/1997, e successivamente modificato) sia una iniziativa grazie alla quale è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti, o altre irregolarità di natura fiscale, mediante il beneficio della riduzione delle sanzioni. Non sempre è però possibile accedere al ravvedimento. Approfondiamo dunque il tema cercando di comprendere chi possa utilizzare questo strumento, ed entro quanto tempo.

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Chi può usare il ravvedimento

Possono accedere allo strumento del ravvedimento tutti i contribuenti che hanno omesso (totalmente o parzialmente) i propri versamenti fiscali, a patto che non si sia ricevuta alcuna notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprendendo, in tale novero, anche le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In termini più semplici, in seguito alle variazioni introdotte con la legge di Stabilità 2015, ciascun contribuente può ricorrere al ravvedimento fino a quando l’Agenzia delle Entrate (direttamente o mediante le agenzie per la riscossione) non ha agito in via anticipata rispetto al tentativo di ricorrere a tale strumento.

Si tenga inoltre conto che il ricorso al ravvedimento, con pagamento e regolarizzazione delle omissioni e delle irregolarità, non preclude comunque l’inizio di altre attività (ispezioni, verifiche, accertamenti).

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Perché usare il ravvedimento

Alla luce di quanto introdotto, il contribuente potrebbe ben domandarsi per quale motivo affrettarsi a ricorrere al ravvedimento (con una sorta di “auto-denuncia” delle omissioni commesse), invece di attendere che sia l’Agenzia delle Entrate ad accorgersi dell’irregolarità e agire di conseguenza. Come ben intuibile, le motivazioni sottostanti tale convenienza sono principalmente di natura economica (oltre che di correttezza nei confronti del Fisco) visto e considerato che ricorrendo allo strumento protagonista del nostro odierno approfondimento il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione limitandosi a versare l’imposta originariamente dovuta, gli interessi conteggiati al tasso legale dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e una sanzione in misura fortemente ridotta.

Pertanto, considerato che l’ammontare dell’imposta dovuta è ben facilmente individuabile (è esattamente quel che il contribuente avrebbe dovuto versare in origine), e che la misura del tasso legale è al momento in cui scriviamo pari allo 0,20% annuo, rimane da comprendere a quanto ammonti la sanzione ridotta. Per far ciò, non possiamo che schematizzare quanto segue, visto e considerato che la riduzione della sanzione dipende principalmente dalla tempestività (o meno) del ravvedimento. Nel dettaglio, la sanzione sarà ridotta nella misura pari a:

  • 1/10 della sanzione ordinaria se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza, dall’omissione o dall’errore;
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla data di scadenza, dall’omissione o dall’errore;
  • 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza, dall’omissione o dall’errore;
  • 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro due anni dalla data di scadenza, dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla data di scadenza, dall’omissione o dall’errore;
  • 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, tranne nelle ipotesi di mancata emissione delle ricevute fiscali, degli scontrini fiscali o dei documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni o 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA se viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

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Ad integrazione di quanto sopra, si tenga conto come il d.lgs. 185/2015 abbia previsto una positiva riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, con passaggio dal precedente 30% all’attuale 15%. Ne consegue che le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso, che assumono come riferimento uno “sconto” sulla sanzione ordinaria, ne verranno beneficiate in misura importante, con riduzione della metà.

Infine, un’ulteriore vantaggiosa riduzione è prevista nelle ipotesi di versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni: in questi casi in fatti la sanzione è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Come usare il ravvedimento

Compresi gli importanti vantaggi che si possono ottenere attraverso il ravvedimento, val la pena concludere questo nostro breve approfondimento ricordando come per poter effettuare i versamenti in ravvedimento sia possibile utilizzare i comuni modelli F24 e 23, con il primo che potrà essere fruito per la regolarizzazione delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, dell’IVA, dell’IRAP e dell’imposta sugli intrattenimenti, e il secondo che potrà essere fruito per la regolarizzazione delle imposte di registro e di tutti gli altri tributi indiretti. Per quanto concerne infine i tributi, le sanzioni e gli interessi che sono connessi con la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, si può utilizzare l’F24 Elide.

Per avere un elenco completo dei codici tributo da utilizzare, vi consigliamo di consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

Esperto di trading e finanza, mi dedico alla stesura di articoli accurati e informativi, con l'obiettivo di fornire approfondimenti e conoscenze utili per orientarsi nel complesso universo degli investimenti.

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