Quali sono le nuove regole del 2018 sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici? Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 con tutte le novità, regole e orari riguardo le visite fiscali dei dipendenti pubblici. A partire dalla Riforma Brunetta, i dipendenti pubblici sono considerati sempre meno “intoccabili”. E si sta assottigliando sempre più quel muro una volta invalicabile tra dipendenti pubblici e privati. Con i primi che hanno sempre goduto di maggiori tutele e privilegi rispetto ai secondo.
Con la riforma Madia sulle Visite fiscali prende dunque corpo la disciplina di funzionamento del Polo unico sulle visite fiscali istituito presso l’INPS il 1° settembre 2017. Esso attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265). Come vedremo, le visite fiscali potranno anche essere più di una per ciascun evento morboso e potranno essere effettuate, sin dal primo giorno di malattia, anche nei giorni festivi o in prossimità dei weekend.
Esse sono entrate ufficialmente in vigore a partire dal 13 gennaio 2018. In sintesi, si tratta di una stretta severa contro gli assenteisti e i cosiddetti furbetti del weekend. Ossia quelli che “stranamente” si ammalano il venerdì o il lunedì. Inoltre, è prevista la possibilità di controlli da parte dei medici Inps ripetuti e consecutivi. E anche nei giorni festivi. Quindi, ciò significa che l’Inps, istituto a cui è affidata la competenza esclusiva nelle visite fiscali, potrà fare visita ai dipendenti statali datisi per ammalati anche nei giorni festivi o di riposo settimanale. Così potremmo assistere a scene fantozziane, quando il povero ragionier Ugo fu sorpreso dal suo responsabile al circo con la famiglia. Quando in realtà si era dato per ammalato.
Per i dipendenti quindi niente scuse. Se sono davvero ammalati, devono restare a casa anche nei giorni festivi o comunque non lavorativi. Del resto, spesso è successo che dipendenti dichiaratisi ammalati, poi hanno postato sui social in maniera imprudente foto che li ritraevano sciare. Tuttavia, non c’è ancora uniformità tra le fasce di reperibilità tra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato. Quindi l’ago della bilancia pende ancora in favore dei primi.
Comunque, vediamo di seguito quali sono le novità.
E’ scattata dunque in via ufficiale la stretta ai dipendenti “assenteisti” della Pubblica amministrazione. Come detto nell’incipit, dal 13 gennaio 2018 le visite fiscali per gli statali in caso di malattia potranno essere svolte a cadenza sistematica e ripetitiva, anche vicino a giorni festivi o di riposo settimanale.
L’articolo 2 del Decreto Madia dispone che negli orari di reperibilità indicati dalla legge sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell’Inps in casi di malattia “sospetta”. Per quest’ultima si intende quella dichiarazione di malattia che ricade “stranamente” subito prima o subito dopo un festivo.
Lo stesso articolo rimanda poi al comma 5 dell’articolo 55 septies del Testo unico sul pubblico impiego, nel quale si dispone che i controlli sulle assenze per malattia vengono disposte dalle PA valutando la condotta complessiva del dipendente, “tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.
La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel caso in cui si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Dunque sempre in quelle giornate potenzialmente sospette.
Sono anche previsti incentivi economici ai medici per spingerli a effettuare più accertamenti nelle zone d’Italia dove ci sono pochi dottori. E dunque c’è carenza di controlli. I premi e gli incentivi eventuali saranno commisurati al numero di accertamenti effettuati.
Quali sono le fasce di reperibilità degli orari per le visite fiscali 2018?
Non ha subito modifiche il numero di ore entro cui i dipendenti statali e tutto il personale della Pubblica Amministrazione saranno obbligati a restare a casa e ad essere reperibili in caso di visita fiscale nel 2018.
Ecco le fasce di reperibilità in caso di malattia e gli orari nei quali i medici dell’Inps potranno effettuare i controlli. Da premettere che rispetto al 2017 non hanno subito variazioni:
Queste fasce orarie devono essere rispettate pure nei giorni non lavorativi e in quelli festivi.
In quali casi si è esclusi dall’obbligo di reperibilità? La riforma conferma anche alcuni casi particolari nei quali non bisogna attenersi all’obbligo di reperibilità. Ecco quali:
Il medico dell’Inps che ha fatto visita al malato, o presunto tale, è tenuto a redigere un verbale nel quale riporta la sua valutazione relativa alla capacità o incapacità lavorativa del dipendente statale valutata nel corso della sua visita fiscale.
Il verbale va trasmesso insieme al relativo esito in modalità telematica all’Inps. Esso sarà messo a disposizione del dipendente pubblico sottoposto a visita fiscale e al suo datore di lavoro pubblico.
Il nuovo decreto Madia sulle visite fiscali 2018 per i dipendenti della Pubblica amministrazione, dispone anche che, qualora cambi l’indirizzo di reperibilità presso cui si debba effettuare i controlli per malattia, il dipendente dovrà comunicarlo tempestivamente all’Amministrazione Pubblica di riferimento. Che a sua volta lo comunicherà all’Inps sempre tramite servizio telematico.
Cosa succede se il dipendente durante visita fiscale non sia in casa? Viene data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’aveva richiesta. Il medico dell’Inps incaricato alla visita domiciliare, rilascerà apposito invito a visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio per il primo giorno utile.
Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo.
Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
Rientrano nelle cause di assenza questi fattori:
L’obbligo di reperibilità decade ovviamente nei casi che abbiamo elencato sopra.
Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali:
Cosa accade se il dipendente statale non accetti l’esito della visita fiscale? Dovrà farlo in via immediata, seduta stante dopo la visita. Sarà poi il medico fiscale a dover poi annotare sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente. Il medico fiscale dovrà poi invitare il dipendente pubblico dissenziente a presentarsi presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, nel primo giorno utile. Così da ottenere un giudizio terzo e inimpugnabile.
Il lavoratore può anche rifiutarsi di firmare il verbale della visita fiscale. In questo caso il medico fiscale dovrà informare in maniera tempestiva l’Inps e predisporre apposito invito a visita ambulatoriale.
Qualora il dipendente guarisca in maniera anticipata e possa tornare al lavoro anticipatamente rispetto a quanto previsto dal primo certificato medico, egli dovrà richiedere in maniera obbligatoria un certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro. Anche questo dovrà essere rilasciato dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia. Se egli sia assente o impossibilitato a farlo, allora dovrà occuparsene un altro medico.
Visite fiscali dipendenti pubblici 2018, chi riguarderanno novità
Quali sono i dipendenti pubblici a cui riguarderanno le novità della riforma sulle visite fiscali 2018? Le novità riguardano circa i 3,3 milioni lavoratori del settore pubblico, quindi tutti coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione, come:
L’unica eccezione è rappresentata dalle Forze Armate, per le quali, come vedremo nel paragrafo che segue, sono state confermate le vecchie regole.
Le Visite fiscali Carabinieri, Militari, Esercito sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111, e trova Applicazione al personale militare in servizio permanente che al Corpo dei Carabinieri.
Esse prevedono che i controlli medico-fiscali per i militari e carabinieri assenti può essere disposto fin dal primo giorno se ci si assenta nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.
Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
In tutti gli altri casi, invece le visite fiscali per i militari possono essere richieste dal Comandante di Corpo pure alla luce della condotta complessiva del militare in questione e gli oneri connessi all’effettuazione della verifica.
Le fasce orarie di reperibilità militari e Carabinieri sono le stesse dei dipendenti pubblici. Così come le cause di Esclusione dall’obbligo di reperibilità Militari e Carabinieri. Pur restando sempre l’obbligo da parte del dipendente dichiaratosi ammalato di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
In caso di assenza ingiustificata alle visite fiscali, si applicano le vecchie disposizioni risalenti alla legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
Quali sono le sanzioni in caso di mancata reperibilità del dipendente pubblico? Egli non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.
Il decreto Madia sulle visite fiscali 2018 non risolve però alcune criticità sollevate dall’Inps. Di fatti, non si “adegua” alle osservazioni formulate dall’Istituto e lascia invariate le vecchie fasce orarie per i controlli per l’accertamento delle assenze dal lavoro per malattia, non operando l’auspicata armonizzazione con i lavoratori privati.
Peraltro, il Consiglio di Stato, esaminando il decreto, nel settembre 2017, aveva sollevato varie osservazioni, tra cui quella di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato. Ricordiamo infatti che per i privati le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore. Su tale punto, il Ministero della funzione pubblica ha risposto che la riduzione delle ore di accertamento avrebbe ridotto “l’incisività della disciplina dei controlli”. Ma a questa risposta, i giudici amministrativi facenti parte del Consiglio di Stato hanno controreplicato che si trattava di una valutazione “prettamente quantitativa”.
Qual è l’indennità di malattia prevista per il 2018? Ecco un riepilogo:
Meglio comunque sempre informarsi sul sito ufficiale dell’Inps.