Scadenze fiscali agosto 2018: il calendario da appuntare

Manca poco all’inizio del “rovente” agosto e, anche per questo mese, i contribuenti fiscali saranno tenuti ad adempiere alle scadenze fiscali, tutte concentrate nella seconda metà, dopo Ferragosto. Infatti, dopo la pausa estiva bisognerà fare i conti con la doppia scadenza delle imposte sui redditi: la sospensione feriale non modificherà assolutamente lo scadenziario di agosto 2018 per effettuare il ravvedimento operoso e per l’invio di domande e istanze. Vediamo in questa guida tutte le scadenze fiscali che devono essere appuntate sul calendario (mese di agosto). Anche se il Fisco va in vacanza bisogna prestare la massima attenzione al corretto adempimento dei termini.

Scadenze fiscali mese di agosto 2018: appuntamento con il Fisco

Ecco le scadenze fiscali da fissare sul calendario per il mese di agosto 2018, dove evitare inadempimenti, ritardi e sanzioni!

1 agosto

Si parte subito il 1 agosto con la prima scadenza del mese e riguarderà tutti i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della prima rata degli stessi) entro il termine del 2 luglio 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Si ricorda che occorre utilizzare il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.

Ecco i Codici Tributo:

  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
  • 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
  • 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 2003 – Ires – Saldo
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo
  • 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • 3812 – Irap – acconto – prima rata
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
  • 4001 – Irpef Saldo
  • 4033 – Irpef acconto – prima rata
  • 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
  • 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
  • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva
  • 8907 – Sanzione pecuniaria Irap
  • 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria
  • 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef.

6 agosto

Scade il termine per presentare l’Istanza integrativa alla “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero” presentata dopo il 26 luglio 2018 ed entro il 31 luglio 2018. Riguarda tutte le Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, in precedenza, siano state fiscalmente residenti all’estero e iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

16 agosto

Ultimo giorno utile per procedere con la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). I contribuenti sono tenuti ad utilizzare il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.

20 agosto

Data da evidenziare sul calendario del mese di agosto dato che si concentrano diverse scadenze:

  • Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%. Ciò riguarda i contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018;
  • versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%. Ciò riguarda tutti i contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap;
  • versamento della 3° rata dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,49%. Ciò riguarda tutti i soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA;
  • versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Ciò riguarda i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap;
  • comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell’anno precedente. Nello specifico, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile;
  • i soggetti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione;
  • i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati, coloro che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E sono tenuti a procedere con la registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

27 agosto

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE, esclusivamente con modalità telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

30 agosto

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Ciò riguarda tutti i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi entro il termine del 31 luglio 2018, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

31 agosto

Giunti alla fine del mese, il 31 agosto deve essere ben evidenziata sul calendario in quanto si sommano diversi adempimenti fiscali:

  • gli Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente;
  • i contribuenti non titolari di partita IVA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018, devono versare la terza rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,64%;
  • i contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche sono tenuti a versare la seconda rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,11%;

gli operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario) sono tenute a comunicare all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here