Il capital gain o guadagno in conto capitale è la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un determinato strumento o asset finanziario, oggetto dell’investimento. Anche se, spesso il capital gain o utile di capitale viene associato esclusivamente ai titoli azionari, in realtà, può essere realizzato scambiando anche altri asset finanziari ovvero valute, obbligazioni o titoli di Stato o, addirittura, nel trading e nel Forex. In questa guida, vediamo di comprendere meglio di cosa si tratta ed il regime di tassazione facendo riferimento anche alla normativa sancita da Agenzia delle Entrate in merito al regime di tassazione fruibile: regime dichiarativo o amministrato per le persone fisiche.
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Capital gain: di cosa si tratta
Il capital gain è una forma di rendimento di un titolo finanziario dato che un asset finanziario (azioni, materie prime, obbligazioni, valute etc.) può remunerare il suo possessore attraverso la maturazione di interessi o di dividendi. In pratica, se si acquista un titolo azionario a 200 e lo si rivende a 210, la differenza (210-200) costituisce una plusvalenza, ovvero un utile di capitale. Quando, invece, il prezzo di vendita è inferiore a quello di acquisto, si ha una perdita o minusvalenza. In pratica, se si acquista un titolo azionario a 200 e lo si rivende a 180, si ha una perdita di 20 (la differenza tra prezzo di acquisto e quello di cessione nell’asset).
Il capital gain è la differenza fra guadagni e perdite derivanti dalla compravendita di azioni o altri titoli mobiliari, asset finanziari.
Capital gain su un valore mobiliare: computo del rendimento
Vediamo di chiarire quali sono i metodi di calcolo del rendimento: rendimento assoluto o rendimento percentuale del capital gain.
Il rendimento assoluto del capital gain si computa mediante la semplice operazione di differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del valore mobiliare o dell’asset finanziario considerato. Per procedere con il computo del rendimento percentuale del guadagno in conto capitali occorre rapportare il rendimento assoluto, ovvero la differenza al prezzo di acquisto dell’asset.
Prezzo acquisto titolo X: 200 euro
Prezzo vendita titolo X: 220 euro
Rendimento assoluto: (220 – 200) = 20
Rendimento percentuale: [(220 – 200)/200] * 100 = 10%
Trattamento fiscale capital gain
I regimi fiscali sul capital gain previsti dalla legge sono tre: regime della dichiarazione, del risparmio amministrato, del risparmio gestito. Il trattamento fiscale del guadagno in conto capitale varia a seconda del soggetto o della persona che realizza una plusvalenza.
Come sancito dal Tuir, il capital gain rientra nella categoria dei redditi diversi, ovvero quei redditi maturati e prodotti dalle persone fisiche che si trovano nella situazione prevista dall’articolo 67 lett. c e c-quinquies del TUIR:
“…. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa’ di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche’ la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche’ nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
- cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto;
- cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico ….”
Per le imprese (individuali e societarie) le norme relative alla redazione bilancio di esercizio impongono la rilevazione delle plusvalenze conseguite nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta: la categoria reddituale cui ricondurre il guadagno in conto capitale è quella dei redditi d’impresa (applicazione delle regole previste dagli articoli 86 e 87 del TUIR in materia di tassazione plusvalenze patrimoniali).
Persone fisiche: regime dichiarativo o amministrato?
Per le persone fisiche che realizzano un guadagno in conto capitale occorre riflettere in merito al regime fiscale da optare al momento dell’acquisto del valore mobiliare su cui si vuole realizzare un rendimento. Se si è scelto il regime dichiarativo, il soggetto risparmiatore riceve il guadagno al lordo delle imposte e sarà sua cura computare e versare le imposte secondo le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. In pratica, la persona fisica deve ricostruire il proprio portafoglio finanziario seguendo il metodo LIFO (last in first out) venendo a determinare sia il rendimento maturato che le imposte da versare.
Se il soggetto risparmiatore opta per il regime del risparmio amministrato, in tale casistica è l’intermediario finanziario a calcolare la ritenuta d’acconto. Sul soggetto non gravano ulteriori obblighi fiscali in quanto sono gli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR etc.) a segnalare e comunicare il rapporto di amministrazione all’Agenzia delle Entrate.