Voluntary disclosure 2017: cos’è e come si calcolano le imposte

La voluntary disclosure (o collaborazione volontaria) è un particolare strumento che permette ai contribuenti che detengono in maniera illecita dei patrimoni all’estero, di poter regolarizzare la propria posizione “denunciandosi” all’Agenzia delle Entrate per la violazione degli obblighi di monitoraggio. Ma cosa prevede la voluntary disclosure? Come si effettua? E quanto si paga?

Come presentare la richiesta di voluntary disclosure

La richiesta di voluntary disclosure viene effettuata presentando un modello di richiesta di accesso alla procedura, in maniera esclusivamente telematica: direttamente (nell’ipotesi in cui si sia abilitati a Entratel o a Fisconline), oppure tramite l’intermediazione di soggetti incaricati. In tal proposito, l’Agenzia ha più volte ricordato che le richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti che sono abilitati ai servizi telematici delle Entrate, come gli avvocati, i revisori contabili, e così via.

Dove trovare il modello e le istruzioni per la voluntary disclosure

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita sezione del proprio sito dedicata alla voluntary disclosure. A questo collegamento riuscirete così a scaricare i modelli in vigore, da utilizzarsi per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, e tutte le specifiche tecniche per l’invio della documentazione.

Entro quando ricorrere alla voluntary disclosure

È possibile utilizzare la nuova voluntary disclosure bis entro il 31 luglio 2017, per poter far emergere le attività sfuggite al Fisco fino al 30 settembre 2016. Chi ha già usufruito della prima edizione della voluntary disclosure, può comunque utilizzare il modello di accesso alla seconda edizione, ma solamente per la parte “nazionale”.

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Quanto non è possibile ricorrere alla voluntary disclosure

Non risulta essere possibile ricorrere alla voluntary disclosure se la richiesta di accesso è presentata dopo che il contribuente ha già avuto conoscenza di accessi, di ispezioni, di verifiche o dall’inizio di qualsiasi tipologia di indagine amministrativa o penale sull’ambito oggetto di applicazione della stessa procedura.

Quale copertura penale offre la voluntary disclosure

La voluntary disclosure è in grado di offrire una copertura penale contro i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000, ovvero dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate, di omesso versamento di IVA. Viene inoltre ritenuta esclusa l’applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.

Quali sanzioni sono previste dalla voluntary disclosure

Le sanzioni che sono previste per le violazioni del quadro RW sono ridotte alla metà del minimo. L’adesione all’accertamento comporta inoltre un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: la sanzione sul monitoraggio fiscale diventa così pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali vengono detenuti in Paesi collaborativi e all’1% annuo se invece i capitali sono detenuti in Paesi black list. Il beneficio è comunque riconosciuto solo se si trasferiscono in Italia o in un Paese white list i capitali.

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Ancora, nei confronti di quel contribuente che si avvale della procedura, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte viene fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto: anche in questo caso risulta essere possibile l’abbattimento fino a 1/6 in caso di adesione.

Naturalmente, alle sanzioni bisogna aggiungere il pagamento delle imposte, tenendo conto che per quanto concerne i soli patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente può domandare all’Agenzia delle Entrate il calcolo delle imposte a forfait, applicando l’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo.

Quando si deve pagare la voluntary disclosure

Il pagamento delle sanzioni e delle somme richieste dal fisco deve avvenire tra i 15 e i 60 giorni, a seconda del tipo di provvedimento. Dal momento della conclusione della procedura di collaborazione volontaria, l’Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo per poter comunicare all’autorità giudiziaria competente la stessa.

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